Al dirigente pubblico spetta il danno da perdita di chances se il premio di risultato è stato negato ingiustamente
Studio Menichino
Per costante giurisprudenza, allorché venga accertata l'illegittimità della procedura di valutazione della performance del dirigente, dalla quale discende la corresponsione o meno di un compenso variabile legato al risultato, il giudice non può sostitursi all'organo di valutazione dell'Ente e far discendere automaticamente un diritto al risarcimento del danno, commisurato all'indennità non percepita.
Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 12 aprile 2017, n. 9392) è possibile una tutela giudiziaria per il dirigente ingiustamente privato della possibilità di dimostrare le proprie capacità di conseguire un certo risultato. Ed infatti, qualora possano essere individuati aliunde gli obiettivi che avrebbero permesso di conseguire il premio di risultato, il dirigente potrà richiedere e provare il risarcimento del danno per "perdita di chance", consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, liquidabile dal giudice in via equitativa. La prova potrà essere raggiunta anche attraverso presunzioni. (Nel caso di specie, il procedimento amministrativo di valutazione era stato dichiarato illegittimo perché gli obiettivi erano stati comunicati solo in sede di valutazione, con un abnorme e immotivato ritardo che non ha permesso al dirigente di indirizzare la sua opera in funzione del risultato da raggiungere. Stante l’individuazione – seppur tardiva – degli obiettivi, il giudice di legittimità ha cassato la sentenza di merito, che non aveva tenuto in debito conto il risarcimento del danno da perdita di chance, ritualmente richiesto).
Milano, 15 giugno 2017