Il fatto non contestato tempestivamente al lavoratore è "insussistente, e, come tale, da diritto alla reintegra
Studio Menichino
 

Una lavoratrice di Poste Italiane veniva licenziata per non aver ripreso servizio a seguito della sua riammissione giudiziale e del successivo invito da parte del datore. La contestazione disciplinare per l’assenza dal posto di lavoro, però, avveniva con 15 mesi di ritardo rispetto all’invito a riprendere servizio. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla tardività della contestazione e sulla legittimità del licenziamento, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma (che aveva dichiarato l’illegittimità del recesso ed ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro), affermando che un fatto non tempestivamente contestato ex art. 7 L. n. 300/70 è “tanquam non esset” e quindi "insussistente" ai sensi del novellato art. 18, non possedendo l’idoneità ad essere verificato in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav, 31 gennaio 2017, n. 2513)

Milano, 14 febbraio 2017