Il patto di durata minima e di prolungamento del preavviso: non sempre sono clausole legittime
Studio Menichino
Ancora una volta con sentenza n. 14457 del 9/6/2017 la Corte di Cassazione torna sull’argomento del patto di durata minima, cioè di quel patto che limita per un certo tempo la facoltà del lavoratore di dimettersi. Secondo la Corte il patto è legittimo a condizione che esso, esaminato nel suo complesso, sia più favorevole rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo. Non è necessario un corrispettivo diretto, ma comunque le utilità che derivano dal contratto individuale debbono essere migliorative per il dipendente.
Nella stessa sentenza si indicano precedenti conformi che, invece, riguardano le clausole di prolungamento della durata del preavviso a favore del datore di lavoro, che sono questioni diverse. A quanto si legge sui media, sembra che ormai le clausole di prolungamento del preavviso abbiano avuto il beneplacito di legittimità da parte della Suprema Corte; ma non è così, come sembra. A tutti è ben noto che l’art. 2118 c.c., nello stabilire la libertà di recesso dal contratto di lavoro, ha tuttavia previsto che i contraenti diano un preavviso all’altra parte nei “termini” fissati dal CCNL. Di conseguenza, è ovvio che la modifica della clausola collettiva sui termini di preavviso è lecita soltanto se essa fa conseguire un trattamento più favorevole al lavoratore (art. 2077 c.c.).
Un’isolata e lontana sentenza della Cassazione ritiene che l’ampliamento del periodo di preavviso implichi di per sé una situazione più favorevole al lavoratore (Cass. 5929/79); questo è vero nel caso di licenziamento, ma non nel caso di dimissioni, ragion per cui la questione è apertissima e sarà necessario esaminare il trattamento contrattuale goduto dal dipendente per stabilire quale sia il trattamento più favorevole.
Comunque sia, è bene sapere che la giurisprudenza che si è occupata della questione è pervenuta alle conclusioni che si sono lette sui media, giudicando su casi in cui il contratto collettivo consentiva alle parti di prolungare i termini di preavviso. Ma ciò non è sempre previsto da tutti i contratti, per cui la questione è ancora aperta e deve essere valutata caso per caso.
Milano, 27 luglio 2017