Jobs act: La motivazione della Corte Costituzionale in pillole
di Luca Menichino
Con la sentenza 194/2018, la Corte anzitutto dichiara non fondato uno dei motivi che i detrattori del Jobs act avevano subito invocato, riguardante un’inammissibile violazione del principio di uguaglianza per la diversità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti.
Sul punto, la Corte ha affermato che non vi è disparità di trattamento, perché è ricorrente l’affermazione della giurisprudenza costituzionale che il legislatore è libero di regolare diversamente gli assetti di interessi, in funzione del principio rationae temporis. Soprattutto tenendo conto che la legge delega prevedeva che il decreto aveva la finalità di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro con un alleggerimento delle tutele. Non sta alla Corte, quindi, valutare la politica occupazionale espressa dal legislatore.
Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 3 del D.lgs 23/2015, il ragionamento della Corte si fonda sul principio per cui il licenziamento ingiustificato costituisce pur sempre un illecito soggetto ai rimedi risarcitori; parte quindi dalla rigidità e predeterminazione dell’indennizzo collegato soltanto all’anzianità di servizio, per concludere che trattasi di una forfettizzazione contraria ai principi risarcitori, tenendo conto che nella pratica “il pregiudizio prodotto dipende da vari fattori, di cui l’anzianità di servizio è uno dei tanti”: “il legislatore finisce così per tradire la finalità primaria della tutela risarcitoria, che consiste nel prevedere una compensazione adeguata al pregiudizio subito dal lavoratore”. Afferma infine che la modestia dell’indennizzo iniziale di qualche mese non ha un’efficacia deterrente e dissuasiva nei confronti del datore di lavoro e, per questo, risulta irragionevole.
Per queste ragioni, la Corte conclude che il Giudice potrà valutare il risarcimento del danno tra un minimo ed un massimo (da 6 a 36 mensilità) previsto dal Jobs act, sulla base dei criteri che risultano dal sistema (art. 8 L. 604/66), dando prevalente rilievo (“anzitutto”) all’anzianità di servizio, ma tenendo conto anche del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e condizioni delle parti.
Milano, 9 novembre 2018