La discriminazione per razza si presume dal numero di addetti
Studio Menichino
 

Con ordinanza del 26.12.2016, la dott.ssa Clotilde Fierro del Tribunale di Torino ha affermato che costituisce un elemento presuntivo di carattere discriminatorio il fatto che la società impieghi nella propria organizzazione un numero molto esiguo di lavoratori extracomunitari (43 su 7000). La sentenza parte da questo assunto perché, ai sensi dell’art. 28, comma 4, D.lgs. 150/2011, se vi sono elementi, anche statistici, da cui si possa presumere una discriminazione, spetta al datore di lavoro dare la prova diabolica dell’inesistenza di una condotta discriminatoria. E’ agevole controbattere che, se la società ha assunto 43 extracomunitari o donne e persone di diverse confessioni, evidentemente la società non ne ha fatto una questione di principio discriminando, ma ha assunto chi riteneva meritevole, a prescindere dal sesso e dal colore della pelle. Senza considerare che un ostacolo all’assunzione potrebbe essere dato in linea di principio dal ridotto numero di candidature, dalla lingua, dall’esperienza, dal percorso di studi o dalle attitudini. Dal numero degli addetti in un'impresa non si può ricavare niente, è un dato neutro. In definitiva, un conto è dare la prova che su 20 candidati extracomunitari con competenze linguistiche ed un minimo di esperienza nessuno è stato assunto, un conto è concludere che il semplice numero di addetti è un elemento che va nel senso della discriminazione. Devono tremare le famiglie che impiegano collaboratrici domestiche, le imprese edili che nei cantieri occupano uomini, ed ogni alta istituzione che non ha un numero minimo, peraltro imprecisato, di donne e di persone di colore e di altre confessioni.

Milano, 11 aprile 2017