La gestione separata INPS per gli amministratori

di Filippo Menichino

Con sentenza 20 gennaio 2017 n. 1545, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha deciso che l'amministratore di società (unico o collegiale) è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario, ben diverso dalle situazioni previste dall'articolo 409 c.p.c.; tra l'amministratore e la società -sostiene la Corte- si instaura una vera e propria immedesimazione organica che nulla ha a che vedere con i rapporti coordinati e continuativi che intercorrono tra il committente ed il lavoratore autonomo. Di conseguenza –nel caso particolare sottoposto all’attenzione della Corte- per l'amministratore non varrebbero le regole previste dall'articolo 545 c.p.c. che limitano ad un quinto la pignorabilità della retribuzione.

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All’indomani di questa decisione, alcuni organi di informazione economica si sono chiesti se la predetta sentenza potesse avere ripercussioni sulla contribuzione dovuta dall'amministratore di società alla gestione separata dell'Inps. È bene chiarire il punto. Come noto, il predetto Fondo assicurativo, dal 01.01.1996, consente un'estensione assicurativa anche a coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo oppure coordinato, un tempo esclusi da ogni forma di previdenza e di assistenza. L’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, infatti, include nell'assicurazione i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo (attività individuata con il richiamo al comma 1 dell'articolo 49 TUIR) nonché tutti coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (attività di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 49 del medesimo testo unico, vecchio testo). Le attività individuate come percettori di reddito di lavoro autonomo sono: a) gli amministratori, sindaci e revisori; b) collaboratori di giornali e riviste; c) partecipanti a collegi e commissioni; d) altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Successivamente, i redditi degli amministratori sono stati inquadrati come reddito assimilato a quello del lavoro dipendente, ma le regole del rapporto previdenziale per l’INPS sono sempre rimaste immutate. Le Sezioni Unite con la citata sentenza hanno affermato che l'attività dell'amministratore non può essere qualificata né di natura autonoma né parasubordinata. L'osservazione è condivisibile, soprattutto dopo le riforme in materia societaria, ma con ogni probabilità la decisione non sortirà conseguenze nel campo previdenziale, considerato, tra l’altro, che la stessa si è espressa in merito ad un caso molto particolare (la pignorabilità della retribuzione), prescindendo dalle norme in materia fiscale che hanno -come noto- una loro diversità ed autonomia.

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Peraltro, è già da una decina di anni che la giurisprudenza ritiene che l’attività dell’amministratore non sia parasubordinata ma un tertium genus, senza che ciò abbia provocato particolari reazioni dall’INPS. Ed infatti, la qualificazione giuridica del rapporto di amministratore è del tutto irrilevante ai fini assicurativi, posto che la legge in modo chiaro e preciso (con il rinvio all’art 47 del TUIR) ha inteso regolare sul piano previdenziale le attività dell’amministratore, comunque qualificate. Anche la stessa norma fiscale, non a caso, in un primo momento ha qualificato il reddito dell’amministratore di natura autonoma, salvo poi nel tempo assimilarlo al rapporto subordinato, senza ripercussioni. Insomma, le valutazioni espresse in una legge civile, amministrativa, penale o fiscale valgono ciascuna nel proprio ambito e le valutazioni della Cassazione sulla natura del rapporto dell’amministratore avranno rilievo quando si dovrà interpretare l’art. 409 c.p.c., ma non possono rilevare in campi completamente diversi, come la materia previdenziale. Ne è, peraltro, corretto sostenere che dopo il mutamento giurisprudenziale, l’amministratore di società potrà trasmigrare dalla gestione separata a quella dei commercianti al fine di ottenere una contribuzione più bassa. Non sarà possibile poiché la gran parte degli amministratori gestiscono l’azienda senza essere inseriti nel ciclo produttivo con carattere di abitualità e senza avere la piena responsabilità dell’azienda, requisiti necessari per l’iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti.

Milano, 21 marzo 2017