Recesso in prova: motivo illecito, ingiustificato,illegittimo
di Filippo Menichino
Il licenziamento in prova è del tutto discrezionale e può essere costituito da qualsiasi motivo comunque collegato all’esperimento in prova, e non illecito. Talché il giudice non può sindacare la giustificatezza, ma soltanto se il recesso è avvenuto per un motivo “estraneo” all’esperimento. La dimostrazione da parte del lavoratore di aver superato positivamente la prova, non rende di per sé illegittimo il recesso, perché il lavoratore deve sempre dimostrare che il recesso è stato intimato per motivi diversi dall’esperimento e quindi illeciti. Tuttavia il superamento positivo della prova dedotto dal lavoratore potrebbe costituire un indizio di prova che il datore non abbia utilizzato correttamente i proprio poteri (Cass. 18.01.2017 n.1180). Secondo Cassazione 17.01.1998 n. 402, il recesso per motivi estranei alla prova, pur essendo illegittimo per violazione della causa tipica (Cass. 12.11.2010 n. 23224) non ha i connotati di nullità tali ex art. 1345 c.c. da richiedere l’applicazione dell’art. 18, ma soltanto legittima l’azione di risarcimento del danno.
Milano, 1 febbraio 2017