Tutele crescenti: il ritorno della reintegrazione nell’interpretazione dei giudici
Studio Menichino
La reintegra nel posto di lavoro non appare un’ipotesi così marginale nell’ottica dei giudici, nonostante le nuove norme si muovano nella direzione della sanzione meramente economica. In tre recenti casi, il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Torino – interpretando estensivamente la nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato, direttamente provato in giudizio” – hanno disposto la reintegra del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti. In due casi, i giudici del merito, dopo aver dichiarato l’invalidità del patto di prova, hanno ritenuto che l’assenza nella lettera di licenziamento di un’espressa indicazione dei fatti materiali a fondamento del recesso fosse da assimilare all’insussistenza dei fatti stessi, con conseguente reintegra del lavoratore. Nell’altro caso, il giudice ha “sanzionato” la strategia processuale del datore di lavoro che, non costituendosi in giudizio, non avrebbe dato la prova dell’esistenza di un fatto materiale sul quale fosse fondato il licenziamento. (cfr. Trib. Torino 16.9.2016; Trib. Milano 3.11.2016; Trib. Milano 5.10.2016)
Milano, 10 gennaio 2017